I registri antincendio, o “registri dei controlli antincendio” sono stati ufficialmente istituiti in un Decreto del 1998, successivamente soppresso nel 2011.
Lo scopo dei registri antincendio è quello di garantire l’esecuzione dei controlli dei presidi antincendio (come, ad esempio, estintori, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione, impianti Sprinkler ecc.), per la sicurezza di beni e persone.
Le attività che hanno l’obbligo di presentare il registro agli organi di vigilanza sono tutte le attività produttive, soggette e non al controllo di prevenzione incendi.
Ogni sede legale o operativa, in cui è presente almeno un lavoratore, deve essere dotata di registro.
La tenuta del registro dei controlli antincendio, per tali attività soggette ai controlli, è regolamentata dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
In ogni registro antincendio, come da normativa, devono essere elencati tutti i dispositivi antincendio e di sicurezza presenti nella struttura del cliente.
In particolare vanno esplicitati i seguenti dispositivi:
Il registro dei controlli è il documento riassuntivo della storia dei dispositivi, atti alla prevenzione degli incendi presenti presso uno stabilimento.
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All’interno dei registri antincendio vengono registrate dai tecnici specializzati tutte le attività messe in campo per garantire l’efficienza dei presidi antincendio.
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Trattandosi di presidi diversi per ogni attività non esiste una struttura unica per il registro, ma al contrario si va ad articolare in base alle norme tecniche dei presidi antincendio oggetto della verifica e alle disposizioni legislative.
Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una periodicità data dall’esperienza.
Attenzione! Le norme UNI stabiliscono le modalità e la frequenza di manutenzione di ogni presidio antincendio: il tecnico specializzato dovrà quindi adattare i controlli in base al presidio installato.
Le attività da riportare sono:
Nel registro è quindi obbligatorio prendere nota dei controlli, delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.
Altro elemento che deve essere contenuto all’interno del registro è l’informazione ai lavoratori, sulle condizioni di rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare (attività effettuata dal Datore di Lavoro, o da suoi delegati, o per il tramite del RSPP).
Alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o da tecnici specializzati, altri possono essere effettuati da personale interno non specializzato (addetti antincendio) al quale viene dato l’incarico del controllo.
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