La modifica sostanziale introdotta dalla UNI 11224 riguarda la variazione della periodicità da 10 a 12 anni della “verifica generale del sistema”.
Al tredicesimo anno si completa il “ciclo” ed i sistemi, sia quelli collettivi che quelli indirizzati, dovranno essere sottoposti alla “verifica generale”.
Si tratta, sostanzialmente, dell’esecuzione di un nuovo “controllo preliminare dell’impianto”, cioè un collaudo completo, che deve iniziare effettuando i seguenti controlli:
- Accertamento della disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate. In caso di loro indisponibilità, il sistema deve essere considerato non più assoggettabile a manutenzione al verificarsi di un eventuale guasto, provvedendo ad effettuare immediata segnalazione al responsabile del sistema.
- Accertamento dell’invariabilità dell’impianto, vale a dire assenza di cambiamenti o modifiche sostanziali, che potrebbero comportare la riprogettazione totale o parziale dell’impianto.
In caso di intervenute modifiche sostanziali all’impianto, è necessario acquisire la documentazione tecnica di progetto della nuova configurazione del sistema “As built”.
Durante questo (ri)collaudo di “verifica generale”, tutti i rivelatori automatici di fumo (sensori puntiformi, lineari, aspirazione) e di fiamma, dovranno essere sottoposti ad una delle seguenti opzioni:
- Revisione in fabbrica, che dovrà riportare i rivelatori ad un corretto stato di efficienza della camera di analisi, al controllo delle immutate soglie di risposta ed eventualmente alla sostituzione di parti deteriorate (ad esempio, calotta esterna sporca o danneggiata);
oppure
- Sostituzione con rivelatori nuovi, con compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti;
oppure
- Esecuzione di prova reale secondo le indicazioni della UNI 9795 (per i rivelatori puntiformi e i rivelatori lineari) e del UNlfrR 11694 (per i sistemi ad aspirazione); per i rivelatori di fiamma si deve fare riferimento a quanto indicato dal costruttore e dal progettista, andando ad utilizzare le stesse sostanze stoccate oggetto della protezione.
Nel caso della prova, qualora si verificasse che più del 20% dei punti non risulta essere dentro il tempo di ritardo ammesso, si dovrà necessariamente proseguire con la revisione o sostituzione.
Questo intervento (revisione, sostituzione, o prova reale) dovrà essere effettuato entro i sei anni dal completamento del “ciclo”, cioè dall’attivazione della fase di “verifica generale del sistema”, con l’indicazione normativa di concluderlo tassativamente entro 6 anni, quindi entro il 18° anno dalla data di consegna formale dell’impianto di rivelazione, e con suggerimento di intervenire su un sesto dei punti ogni anno, continuando a verificare annualmente il 100% dei restanti rivelatori.
E’ importante notare che, mentre per i rivelatori sostituiti con nuovi dispositivi (o con dispositivi revisionati), la data di anzianità si “azzera” ed il “ciclo” riparte da capo, per quelli sottoposti a “prova reale” questo non sarà possibile, e si dovrà continuare a testare il 100% dei rivelatori nel corso dell’anno, di cui un sesto dovrà essere sottoposto a prova reale, in modo che tutti i sensori di fumo e di fiamma appartenenti all’impianto vengano completamente verificati nell’arco dei sei anni.
La periodicità della verifica può essere diminuita nei casi di particolare esposizione dei rivelatori a condizioni ambientali gravose, o secondo le direttive della ditta costruttrice (applicazioni industriali ad alto rischio, smaltimento rifiuti, impianti petrolchimici, ecc.).
Alla pubblicazione della norma, gli impianti esistenti che presentano anzianità maggiore di 12 anni, vengono considerati con anzianità pari a 12 anni.