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UNI 11224:2019: i cambiamenti nella manutenzione e nei controlli dei sistemi di rivelazione incendi

La norma UNI 11224:2019 pubblicata dall’Ente Nazionale di Normazione, descrive le procedure per il controllo iniziale, il controllo periodico, la sorveglianza, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione di incendio.

La UNI 11224:2019 va a revisionare in molti punti la precedente normativa, datata 2011, introducendo alcune novità fondamentali, nonché un allineamento con i capitoli relativi ai test ed alle opere di manutenzione dei due TR rilasciati successivamente alla UNI 9795 del 2013, ovvero UNI TR 11607 del 2015 e UNI TR 11694 del 2017.

 

Le principali novità
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La novità introdotte dalla UNI 11224:2019 sono, di fatto, di portata molto significativa per il settore della manutenzione antincendio. Vediamo per punti le principali.

  • Sono state implementate nuove modalità di prova e controllo sulle apparecchiature di segnalazione acustica e ottica;
  • Sono state implementate nuove modalità di verifica sui sistemi di rivelazione ad aspirazione (ASD);
  • Sono state previste delle importanti – e molto impattanti – modifiche al punto relativo alla “verifica generale del sistema”, cambiandone la periodicità;
  • È stata modificata la percentuale del numero di punti da controllare in allarme nel corso dei dodici mesi, in funzione dell’anzianità dell’impianto.

È importante sottolineare che le disposizioni della norma sono retroattive, applicandosi sia ai nuovi sistemi sia a quelli esistenti.

impianti aerosol

 

I controlli periodici dei segnalatori
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Come abbiamo anticipato, la UNI 11224 introduce nuove metodologie per il controllo iniziale e periodico dei segnalatori degli allarmi ottici ed acustici, a partire dall’aggiornamento della normativa di prodotto UNI/TR 11607:2015 “Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio”.

In particolare, si introduce formalmente l’utilizzo di strumenti quali il luxmetro e il fonometro per valutare, oltre all’efficienza, anche l’efficacia delle segnalazioni ottiche ed acustiche.

Analogamente, vengono specificate le modalità di verifica dei sistemi ASD e dei rivelatori ad aspirazione, introdotte già dall’aggiornamento della norma UNI9795:2013 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”.

La norma introduce e dettaglia le metodologie per il controllo (iniziale e periodico) di tali sistemi, entrando nello specifico dei controlli sui rivelatori di fumo ad aspirazione e su quelli della rete di aspirazione e delle soglie impostate, alla luce della UNI/T R 11694:2017 “Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale, l’esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione”.

In punti successivi, il testo disciplina, inoltre, le metodologie di controllo sulle linee di comando dei sistemi di protezione antincendio e sui sistemi di visualizzazione

In questo modo, le indicazioni normative prendono in esame tutti i possibili componenti dei sistemi di rivelazione e segnalazione allarme incendio.

 

La percentuale di punti da verificare
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Nel nuovo testo sono stati introdotti concetti come “anzianità dell’impianto” (vale a dire gli anni trascorsi dalla consegna formale dell’impianto) e “ciclo” (vale a dire il tempo che intercorre tra la consegna formale e la verifica generale del sistema), sono state inoltre riviste le percentuali del numero di punti da controllare periodicamente, che risultano adesso differenti tra sistemi convenzionali e sistemi analogico indirizzati.

Infatti, mentre per i sistemi di rivelazione con linee convenzionali è rimasto invariato l’obbligo della prova del 100% di tutti i dispositivi ad ogni controllo periodico, per quelli a linee indirizzate il precedente vincolo della prova semestrale del 50% dei dispositivi è stato soppiantato dalla nuova formulazione, che prevede percentuali differenziate in funzione dell’anzianità dell’impianto, calcolata dalla data della consegna formale, come di seguito specificato:

 

Dalla consegna formale al sesto anno:

 

Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale, esteso a tutte le zone di rivelazione, per almeno il 50% di tutti i dispositivi e azionamenti presenti, con un minimo di due interventi da effettuarsi a distanza di tempo non inferiore a 5 mesi; l’anno successivo si dovrà effettuare il controllo sul 50% restante.

 

Dal settimo al dodicesimo anno:

 

Nell’arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale del 100% di tutti i dispositivi e azionamenti presenti, con un minimo di due interventi da effettuarsi a distanza di tempo non inferiore a 5 mesi.

 

Oltre il dodicesimo anno:

 

Dal tredicesimo anno, il sistema (sia di tipo convenzionale che di tipo analogico indirizzato) deve essere sottoposto alla “verifica generale”, così come disciplinata dalla UNI 11224:2019.  

Nel caso di più visite nell’arco dei 12 mesi, la percentuale dei dispositivi e degli azionamenti sottoposti a controllo deve essere ripartita il più uniformemente possibile, e devono essere controllati in modo totale tutti quei punti che singolarmente proteggono una zona.

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La verifica generale del sistema
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La modifica sostanziale introdotta dalla UNI 11224 riguarda la variazione della periodicità da 10 a 12 anni della “verifica generale del sistema”.

Al tredicesimo anno si completa il “ciclo” ed i sistemi, sia quelli collettivi che quelli indirizzati, dovranno essere sottoposti alla “verifica generale”.

Si tratta, sostanzialmente, dell’esecuzione di un nuovo “controllo preliminare dell’impianto”, cioè un collaudo completo, che deve iniziare effettuando i seguenti controlli:

  • Accertamento della disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate. In caso di loro indisponibilità, il sistema deve essere considerato non più assoggettabile a manutenzione al verificarsi di un eventuale guasto, provvedendo ad effettuare immediata segnalazione al responsabile del sistema.
  • Accertamento dell’invariabilità dell’impianto, vale a dire assenza di cambiamenti o modifiche sostanziali, che potrebbero comportare la riprogettazione totale o parziale dell’impianto.

 

In caso di intervenute modifiche sostanziali all’impianto, è necessario acquisire la documentazione tecnica di progetto della nuova configurazione del sistema “As built”.

Durante questo (ri)collaudo di “verifica generale”, tutti i rivelatori automatici di fumo (sensori puntiformi, lineari, aspirazione) e di fiamma, dovranno essere sottoposti ad una delle seguenti opzioni:

  • Revisione in fabbrica, che dovrà riportare i rivelatori ad un corretto stato di efficienza della camera di analisi, al controllo delle immutate soglie di risposta ed eventualmente alla sostituzione di parti deteriorate (ad esempio, calotta esterna sporca o danneggiata);

oppure

  • Sostituzione con rivelatori nuovi, con compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti;

oppure

  • Esecuzione di prova reale secondo le indicazioni della UNI 9795 (per i rivelatori puntiformi e i rivelatori lineari) e del UNlfrR 11694 (per i sistemi ad aspirazione); per i rivelatori di fiamma si deve fare riferimento a quanto indicato dal costruttore e dal progettista, andando ad utilizzare le stesse sostanze stoccate oggetto della protezione.

 

Nel caso della prova, qualora si verificasse che più del 20% dei punti non risulta essere dentro il tempo di ritardo ammesso, si dovrà necessariamente proseguire con la revisione o sostituzione. 

Questo intervento (revisione, sostituzione, o prova reale) dovrà essere effettuato entro i sei anni dal completamento del “ciclo”, cioè dall’attivazione della fase di “verifica generale del sistema”, con l’indicazione normativa di concluderlo tassativamente entro 6 anni, quindi entro il 18° anno dalla data di consegna formale dell’impianto di rivelazione, e con suggerimento di intervenire su un sesto dei punti ogni anno, continuando a verificare annualmente il 100% dei restanti rivelatori.

 

E’ importante notare che, mentre per i rivelatori sostituiti con nuovi dispositivi (o con dispositivi revisionati), la data di anzianità si “azzera” ed il “ciclo” riparte da capo, per quelli sottoposti a “prova reale” questo non sarà possibile, e si dovrà continuare a testare il 100% dei rivelatori nel corso dell’anno, di cui un sesto dovrà essere sottoposto a prova reale, in modo che tutti i sensori di fumo e di fiamma appartenenti all’impianto vengano completamente verificati nell’arco dei sei anni.

La periodicità della verifica può essere diminuita nei casi di particolare esposizione dei rivelatori a condizioni ambientali gravose, o secondo le direttive della ditta costruttrice (applicazioni industriali ad alto rischio, smaltimento rifiuti, impianti petrolchimici, ecc.). 

Alla pubblicazione della norma, gli impianti esistenti che presentano anzianità maggiore di 12 anni, vengono considerati con anzianità pari a 12 anni.

 

UNI 11224:2019: la documentazione obbligatoria
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È previsto un manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, predisposto dalla società che effettua l’installazione. Tale manuale deve essere costantemente aggiornato e completo delle informazioni relative al funzionamento del sistema di rilevazione incendio.

 

L’importanza di scegliere un operatore certificato
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La scelta dell’azienda a cui affidare la verifica periodica generale è ovviamente di fondamentale importanza: la norma UNI 11224:2019 ribadisce perentoriamente che un impianto antincendio deve essere installato, mantenuto e curato da aziende in possesso delle abilitazioni di legge, che permettono di disporre di un sistema in regola. 

 

Efficienza e sicurezza, oltre che rispetto integrale delle normative, devono essere garantite al 100%, sia per il benessere del personale che per non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali imposte per gli impianti non a norma.

 

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Autore: Redazione Fiamma Srl