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Normativa antincendio: nuove proroghe sugli adeguamenti tecnici

Per le scuole italiane slitta la data per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi

Cambia il termine per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. La modifica al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe di Agosto, approvata alla Camera, ha slittato il termine dal 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018.

L’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) considerando le difficoltà riscontrate dagli enti locali per rispettare il termine, è riuscita ad ottenere un’importante proroga.

Dal 1 gennaio 2019 infatti, scuole, asili nido e rifugi alpini, dovranno essere dotati del Certificato Prevenzione Incendi. Oltre a rispettare le disposizioni delle “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (DM 26 agosto 1992) o, in alternativa, delle “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche” (DM 7 agosto 2017).

Antincendio: le priorità per le scuole

Per allineare le scuole alla normativa antincendio, i livelli di priorità programmatica sono 3:

  1. Livello di priorità A: obbligatorio osservare le disposizioni del DM 26 agosto 1992 su: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio;
  2. Livello di priorità B: obbligatorio seguire le disposizioni DM 26 agosto 1992 per: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
  3. Livello di priorità C: le altre disposizioni del decreto.
    L’alternativa è l’osservazione delle norme tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dal DM 7 agosto 2017.

Il certificato di prevenzione incendi per gli asili nidi

Lo slittamento dell’adeguamento alla normativa antincendio, vale anche per gli asili, che abbiano più di 30 persone presenti nello stabile.

Le prescrizioni da attuare entro fine 2018 riguardano:

  1. Livello di priorità Aosservanza delle disposizioni del dm 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza, illuminazione di sicurezza, estintori, allarme acustico, segnaletica di sicurezza, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, informazione e formazione antincendio;
  2. Livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza e servizi di sicurezza;
  3. Livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto ministeriale.

Tutti i requisiti sono contemplati dall’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2014.

Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

Tutte le scuole situate nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 (la classifica nazionale completa è consultabile cliccando qua), dovranno essere sottoposte a verifiche di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2018.

Per effettuare la valutazione del rischio sismico, e programmare interventi di adeguamento nelle scuole che si trovano all’interno delle zone 1 e 2, il Miur ha messo a disposizione 100 milioni di euro, mentre il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri finanzierà i restanti 45 milioni.

La priorità va agli istituti scolastici che si trovano nei comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e 2017, che riceveranno il 20% delle risorse. I Comuni interessati sono in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Normativa antincendio nelle scuole: quali sono i dati?

Secondo l’indagine realizzata dal Miur, il 58% delle scuole non detiene il Certificato di Prevenzione Incendi.

Problemi anche per l’agibilità, con solo il 47% delle scuole in regola.

A tal proposito l’Anci sostiene che sarebbe ora di smetterla di prorogare di anno in anno, sostenendo una programmazione pluriennale con un progressivo adeguamento alla normativa antincendio, mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Autore: Redazione Fiamma Srl