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Certificato prevenzione incendi

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): cos’è e come si ottiene

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento che attesta la conformità di un edificio o di un’attività commerciale alle normative antincendio vigenti. 

Tale certificato è rilasciato solo dopo che l’edificio, o l’attività commerciale, che ha effettuato la richiesta e prodotto i documenti necessari, sia stato sottoposti ad una verifica da parte degli organismi competenti (il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).

La normativa vigente

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Una prima compiuta definizione del Certificato di Prevenzione Incendi è presente nel D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Il CPI era un provvedimento amministrativo rilasciato dal comandante dei Vigili del fuoco territorialmente competente al termine della conclusione positiva del procedimento descritto nel D.P.R. 12/1/1998, n. 37.

Successivamente, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, noto come “Regolamento recante norme per la prevenzione degli incendi e la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro” ha recepito la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che costituisce un’importante evoluzione del vecchio CPI.

Negli anni la normativa si è evoluta moltissimo, con la finalità di semplificare e velocizzare le procedure autorizzative.

Di fatto, adesso, il titolo autorizzativo per l’esercizio delle attività ai fini antincendio, nonché l’atto che sostituisce il CPI laddove non sia obbligatorio, è rappresentato dalla presentazione della SCIA.

Certificato di Prevenzione Incendi: l’iter da seguire

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Il CPI è obbligatorio per molte attività commerciali e per edifici pubblici e privati di una certa dimensione.

L’elenco è contenuto nell’allegato 1 del DPR 151/2011, poi aggiornato con il DMI 21/02/2017.

A seconda del tipo e della grandezza, le attività vengono classificati in 3 categorie:

CATEGORIA A: rischio basso.

Attività a basso rischio d’incendio, non particolarmente complesse.

Per attività di questo genere bisogna presentare una SCIA presso il comando dei Vigili del Fuoco (disponibile anche la procedura on-line). 

E’ necessario allegare il progetto e la certificazione di un tecnico che ne attesti la conformità alle norme vigenti in merito all’antincendio.

In seguito alla presentazione della SCIA antincendio, viene emessa la ricevuta, che costituisce titolo autorizzativo a procedere.

Nei successivi sessanta giorni i VVF possono effettuare controlli a campione (non obbligatori), e nel caso riscontrassero irregolarità e carenza dei requisiti richiesti, potranno disporre la sospensione dell’esercizio.

CATEGORIA B: rischio medio.

Per esempio officine e laboratori in cui vengono usati gas infiammabili e/o comburenti.

In questi casi si deve presentare prima la richiesta di conformità del progetto ai Vigili del Fuoco. Solo dopo che, da parte loro, viene riconosciuta l’adeguatezza dell’opera alla normativa antincendio, si può presentare la SCIA come per la categoria A.

CATEGORIA C: rischio alto.

Per esempio stabilimenti ed impianti dove si producono e impiegano gas infiammabili e/o comburenti.

Sono inclusi nella classe C anche i condomini che dispongono di:

  • impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenza superiore a 116 kW 
  • autorimesse con una superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
  • altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 m. (L’altezza antincendio è la distanza dalla quota di terra alla quota della soglia della finestra dell’ultimo piano abitabile/agibile)

 

L’iter della domanda è simile alle categorie A e B, con la significativa differenza dei controlli obbligatori e ripetuti da parte dei VVF. 

Se le verifiche vanno a buon fine, il titolare dell’impresa o il proprietario dell’edificio riceve dai Vigili del fuoco il certificato prevenzione incendi. 

Domanda, relazione tecnica e progetto dell’impianto

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Abbiamo detto che, per ottenere il CPI, il proprietario dell’edificio o il titolare dell’attività deve presentare una domanda all’ufficio preposto alla prevenzione incendi del Comando provinciale locale dei Vigili del Fuoco.

La domanda deve essere accompagnata da una documentazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, che dimostri la conformità dell’edificio o dell’attività alle norme antincendio

E’ importante notare come la relazione tecnica sia solo un passaggio preliminare che, dopo aver dimostrato la conformità dell’edificio, deve essere seguito da un progetto di dimensionamento dell’impianto antincendio su misura per l’ambiente interessato. 

Tale progetto, che è qualcosa di completamente altro rispetto alla relazione tecnica preliminare, costituisce il passo successivo e rende esecutivo quanto inviato ai VVF in fase preliminare. Il progetto esecutivo e costruttivo viene studiato da realtà professionali specializzate nell’antincendio come F.I.A.M.M.A. 

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Certificato di Prevenzione Incendi

Fiamma offre e garantisce ai propri clienti tutte le fasi sopra descritte.

Tramite i nostri tecnici specializzati interni e una vasta rete di collaboratori esterni, siamo in grado di occuparci sia della relazione tecnica preliminare da presentare ai Vigili del Fuoco con relativa approvazione, sia della redazione del progetto esecutivo di dimensionamento degli impianti: in tal modo Fiamma redige ed organizza l’intera documentazione da presentare ai VVF per la valutazione.

Questo servizio permette al cliente di avere al proprio fianco una realtà come F.I.A.M.M.A., che vanta una vasta esperienza nel campo dell’antincendio, e di avere un solo interlocutore che si occupa di tutta la presentazione della pratica antincendio alle autorità preposte.

 

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Mantenimento e rinnovo: come funzionano?

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Il rinnovo periodico di conformità antincendio avviene ogni 5 o 10 anni (in base al tipo di attività), secondo l’art 4 del DPR 151/2011.

Entro la data di scadenza è necessario presentare l’attestazione periodica di conformità antincendio prevista dall’art. 5 del d.P.R. 151/2011, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Il CPI può essere revocato se l’edificio o l’attività non rispetta più le norme antincendio, ad esempio a causa di lavori edilizi non autorizzati o di mancata manutenzione degli impianti antincendio.

 In questo caso, il proprietario dell’edificio o il titolare dell’attività deve provvedere a ripristinare la conformità alle norme antincendio e richiedere nuovamente il CPI.

Autore: Redazione Fiamma Srl